
Esenzione fiscale sulle erogazioni liberali 2022
Il DL 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) ha elevato (come in precedenza fatto anche negli anni 2020 e 2021 con soglie diverse) il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle erogazioni liberali 2022 di beni e servizi da parte dei datori di lavoro. Da € 258,23 è stato portato a euro 600,00 per il solo periodo d’imposta 2022.
Come da art. 12 del suddetto decreto, e solo fino al prossimo 31 dicembre 2022 il “plafond” di esenzione fiscale e contributiva a disposizione dei lavoratori, e conseguentemente delle aziende, passa a euro 600,00.
È in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti-quater contenente un ulteriore pacchetto di misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti. Di assoluto rilievo, per datori di lavoro/sostituti d’imposta e lavoratori, risulta essere l’incremento, per il periodo d’imposta 2022, da euro 600 ad euro 3.000, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Si resta comunque in attesa dalla pubblicazione del Decreto.
Nuovi beni oggetto di agevolazioni: le utenze
L’art.12 del Decreto Aiuti-bis introduce l’ampliamento dei beni e servizi che rientrano nel suddetto importo. Quest’anno infatti rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche. Sono ammesse le spese relative a servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale. Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 35 del 4/11/2022) ha precisato i dettagli sulle modalità di richiesta del rimborso e sulla documentazione da esibire al datore di lavoro.
Per utenze domestiche ci si riferisce a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
Vi rientrano quindi anche le utenze:
– per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento);
– che pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri familiari.
Come funziona
Il limite di esenzione di 600,00 euro per il 2022 è di carattere generale e in presenza di più benefit determinati con criteri differenti occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia.
Esempio: fringe benefit auto ad uso promiscuo + buono spesa
La verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i benefit percepiti: particolare attenzione va fatta ai benefici derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti dal lavoratore nel periodo di imposta 2022.
Il Decreto non richiama ai requisiti della generalità o delle categorie omogenee di dipendenti. Si ritiene quindi che per l’anno 2022, i benefit fino a euro 600,00 possano essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.
Il cumulo delle soglie
A quanto previsto dal Decreto Aiuti bis sopra citato, si affianca quello che è già contemplato dal D.L. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina).
Esso prevede la possibilità per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200,00 per lavoratore.
Sommando le soglie previste da entrambe le disposizioni normative la quota di erogazioni liberali 2022 di beni e servizi esenti può arrivare complessivamente a 800,00 euro.
Esempio: 600,00 euro da Decreto Aiuti bis + 200,00 euro da Decreto Ucraina
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