
Con il DL 50/2022 il Governo ha disposto misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese, politiche sociali e di crisi Ucraina. Tra i vari sostegni si prevede anche l’erogazione di una “Indennità una tantum” di € 200 per i lavoratori dipendenti ed altre categorie. L’INPS è intervenuto sull’argomento fornendo ulteriori chiarimenti con una circolare e due messaggi nel corso del mese di Giugno.
Lavoratori dipendenti
L’indennità di € 200 viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti in forza che possiedono i seguenti requisiti:
- Beneficiari dell’esonero dello 0,8% per almeno una mensilità nel periodo da gennaio 2022 al 23 giugno 2022;
- Non titolari di pensione;
- Non appartenenti a nucleo familiare in cui vi siano titolari di reddito di cittadinanza.
In base agli ultimi chiarimenti intervenuti è stato precisato che, in presenza delle condizioni previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, i datori di lavoro dovranno erogare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, laddove in forza nel mese di luglio. Per tali lavoratori, infatti, l’erogazione dell’indennità da parte dell’Inps, a seguito di apposita domanda, opera solo in via residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022 da parte del datore di lavoro.
L’indennità di 200 euro una tantum:
- spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro;
- non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
L’indennità è riconosciuta, in via automatica e previa dichiarazione di spettanza da parte del lavoratore, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata nel mese di Agosto). L’indennità spetta ai lavoratori che risultino in forza nel mese di Luglio.
Modalità di recupero dell’indennità
Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità in argomento attraverso la denuncia contributiva mensile.
Si precisa che questa indennità non costituisce un costo per il datore di lavoro, si limita ad anticipare in busta paga le somme e le recupera successivamente con un minor versamento di contributi INPS in F24.
Al fine di poter legittimamente recuperare le somme anticipate, risulta di assoluta importanza il puntuale pagamento dello stipendio al lavoratore.
Qui di seguito il modello di dichiarazione da sottoporre a ciascun dipendente, scaricabile il formato Word a questo link.

Altre categorie di precettori
Per quanto riguarda le categorie diverse dai dipendenti, riassumiamo nella tabella di seguito condizioni e regole di erogazione.
Categorie di percettori da INPS | Condizioni e regole | Istanza |
Pensionati (sia pensioni dirette che pensioni ai superstiti, reversibilità, ecc.), percettori di assegni invalidità e accompagnamento alla pensione | Residenza in Italia alla data del 1° luglio 2022 Pensioni/trattamenti decorrenti da almeno giugno 2022 Reddito annuo 2021 non superiore a 35.000 euro | Erogato automaticamente nel mese di luglio (da INPS o altro Ente) |
Lavoratori domestici | Erogato a luglio | A domanda, presentata tramite Patronato |
Percettori di Naspi e Dis-Coll | Essere percettori di indennità di disoccupazione NASpI o Dis-Coll a giugno 2022 | Senza domanda |
Percettori di disoccupazione agricola | Essere percettori di disoccupazione agricola nel 2022 | Senza domanda |
Co.co.co ex art. 409 cpc | Avere un contratto attivo al 18/05/2022 Non essere titolari di pensione Non essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria Aver percepito un reddito nel 2021 non superiore a 35.000 euro | A domanda |
Lavoratori autonomi e subordinati beneficiari delle indennità Covid ex art. 10 cc.1-9 DL n. 41/21 e art. 42 DL n. 69/2021 che non rientrino in altre categorie di fruizione | Aver beneficiato di una delle indennità Covid previste nel 2021 | Senza domanda |
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che al momento dell’erogazione dell’una tantum siano privi di lavoro | Almeno 50 giornate di prestazione lavorativa nel 2021 Reddito 2021 derivante dallo specifico rapporto non superiore a 35.000 euro | A domanda |
Lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo | Almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021 Reddito 2021 derivante dallo specifico rapporto non superiore a 35.000 euro | A domanda |
Lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 cod. civ. | Non essere titolari di partita iva Essere iscritti alla gestione separata INPS al 18/05/2022 Non essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria Accredito di almeno 1 contributo settimanale nel 2021 | A domanda |
Incaricati alle vendite a domicilio | Reddito annuo 2021 > 5.000 euro Essere titolari di partita iva Essere iscritti alla gestione separata INPS al 18/05/2022 | A domanda |
Nucleo percettore di reddito di cittadinanza | Nessun componente deve beneficiare dell’una tantum da parte del datore di lavoro o da altri casi sopra elencati | Senza domanda, da indicare in UniEmens |
Contatta ROBERTA DONAGGIO E DAVIDE BUZZONI per maggiori informazioni o per una consulenza specifica.