Nell’ambito di Transizione 4.0 e dei benefici fiscali collegati a investimenti in beni materiali o immateriali, circolano diversi termini che a volte possono sembrare intercambiabili e che non si riescono spesso a collocare nella loro funzionalità e operatività. Autocertificazione, perizia, analisi tecnica, certificazione, attestazione. Conoscerli significa comprendere come adempiere alle normative e essere in grado di dialogare più facilmente con gli addetti ai lavori.
Questo è un documento curato dagli ingegneri di Innovation Machine. E’ uno strumento di lavoro: vi consigliamo di leggerlo e “salvarlo” per poterlo consultare all’occorrenza.
I benefici di Transizione 4.0
Ci troviamo nel mondo del Piano Nazionale Industria 4.0 (Legge 236/16), evolutosi poi in Impresa 4.0 e infine, a oggi, in Transizione 4.0.
L’obiettivo è incentivare l’innovazione del processo produttivo che connota le imprese italiane subordinando la fruizione di importanti incentivi fiscali al rispetto di requisiti tecnici.
Questi ultimi sono incentrati sul dialogo tra le macchine di produzione, gli uffici di produzione, la logistica aziendale, l’integrazione verticale e orizzontale all’interno dell’azienda e con fornitori/clienti, attraverso la digitalizzazione dei vari settori aziendali e dal colloquio con i sistemi informativi.
Gli incentivi della legge in oggetto sono in qualche modo «automatici» e «autogestiti»: l’azienda che ne vuole beneficiare non deve fare alcuna istanza ma deve verificare di possedere i requisiti richiesti dalla legge, qualora ritenga che ve ne siano le condizioni, fruire del beneficio, curandosi di provvedere agli adempimenti di legge.
Gli adempimenti di legge sono:
- Indicazione della dicitura di legge sulle fatture
- Perizia o Autocertificazione
- Comunicazione al MISE dell’avvenuto investimento ai fini statistici
- Mantenimento dei requisiti per tutta la durata della fruizione delle agevolazioni
- Produzione di adeguata e sistematica reportistica attestante il rispetto dei requisiti per tutto il periodo di fruizione delle agevolazioni
Prima di analizzare i singoli termini di Transizione 4.0, vediamo i riferimenti normativi in cui questi vengono menzionati.
Cosa dice la legge
La Legge 232/16 per gli investimenti superiori ai € 500.000,00 stabiliva l’obbligo di “una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato” relativamente al rispetto dei requisiti tecnici. Per importi al di sotto di questa soglia l’azienda poteva scegliere di produrre una autocertificazione a firma del legale rappresentate dell’azienda oppure di procedere come nel caso di investimenti sopra soglia.
Le successive Leggi 160/19 e 178/20 hanno rivisto il testo ponendo l’obbligo di una perizia asseverata per gli investimenti superiori ai € 300.000,00.
Alla luce di questa normativa, andiamo ad analizzare singolarmente i termini di Transizione 4.0, le loro differenze, le loro peculiarità.
PERIZIA
La Perizia è un’analisi svolta da una persona particolarmente qualificata in un determinato campo, spesso un ingegnere professionista del settore, al fine di rispondere a una o più domande poste da colui che gli ha affidato l’incarico.
PERIZIA SEMPLICE:
Parere tecnico, anche in forma di relazione, redatto e sottoscritto da un professionista abilitato (medico, geometra, architetto, ingegnere, ecc.) in risposta a un quesito o in merito a una determinata situazione, successiva alla raccolta e all’elaborazione di dati e informazioni raccolte dal perito. Quest’ultimo non è responsabile dell’autenticità delle informazioni raccolte oppure fornite dal committente la perizia.
PERIZIA ASSEVERATA:
Il perito, che in questo caso deve essere un tecnico iscritto a un albo professionale di competenza, oltre a esprimere un parere tecnico e sottoscrivere la perizia, la assevera, ossia ne dichiara la veridicità dei contenuti affermando allo stesso tempo di aver svolto il proprio compito con correttezza e professionalità, sotto la propria personale responsabilità. In questo modo diventa penalmente responsabile e perseguibile per eventuali falsi in essa contenuti.
PERIZIA GIURATA O ASSEVERATA CON GIURAMENTO:
E’ una dichiarazione avvalorata da un giuramento reso dinnanzi a un pubblico ufficiale (Cancelliere di un Ufficio Giudiziario, Giudice di Pace, Notaio) di «aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidato al solo scopo di far conoscere la verità». La perizia giurata rappresenta la massima assunzione di responsabilità anche dal punto di visto legale poiché si configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale in caso di falsa attestazione giurata ossia il reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.
AUTOCERTIFICAZIONE
La legge in verità non entra nel dettaglio di come l’autocertificazione debba essere redatta. Per analogia e similitudine alcuni modelli di autocertificazione sono stati mutuati da dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà o da perizie giurate.
L’autocertificazione di solito riporta:
- i dati dell’azienda;
- i dati del bene acquisito (es. produttore, modello, n° di serie, anno di fabbricazione);
- la categorizzazione del bene;
- i requisiti verificati e soddisfatti;
- la data in cui si verificata l’interconnessione;
- il valore dell’investimento (su cui viene calcolata l’agevolazione);
- la formula di rito presente sulla Perizia Giurata.
ANALISI TECNICA
E’ richiesto che la Perizia Tecnica Giurata abbia come complemento un’Analisi Tecnica. L’autocertificazione può averla pur non essendo esplicitamente richiesto.
L’Analisi Tecnica descrive tutte le attività di verifica, analisi, approfondimento dei processi aziendali e redazione di una relazione tecnica che si focalizza sugli specifici requisiti tecnici richiesti per la categorizzazione del bene, da ritrovarsi sia nel bene che nel processo produttivo in cui questo bene è inserito. Quindi se la Perizia Giurata (o l’Autocertificazione) è una sintesi, l’Analisi Tecnica illustra le modalità in cui i requisiti richiesti sono o meno rispettati e soddisfatti.
Essa contiene:
- Descrizione tecnica del bene (categorizzazione in Allegato A o B, valore del bene e dei suoi componenti, accessori ed eventuali oneri accessori);
- Descrizione delle caratteristiche che il bene materiale o immateriale deve soddisfare;
- Verifica dell’interconnessione.
CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DEL PRODUTTORE
I produttori di beni “4.0”, perlomeno quelli maggiormente strutturati, mettono a disposizione degli acquirenti dei documenti che illustrano come i loro beni siano idonei a soddisfare i requisiti tecnici per la fruizione delle agevolazioni di legge.
Si va da semplici e generiche affermazioni di rispondenza ai requisiti, a descrizioni maggiormente approfondite delle caratteristiche tecniche, dei protocolli di comunicazione e dello scambio dati e così via. Non essendo un documento richiesto dalla legge, ogni produttore si regola come meglio crede.
È opportuno ricordare che alcuni dei requisiti richiesti dalla legge sono a esclusivo carico del bene (nel senso che ne è dotato oppure no) ma i rimanenti dipendono sia dal bene, sia da come l’azienda utilizza il bene: pertanto questo tipo di documento NON sostituisce in alcun modo la Perizia Tecnica Giurata.
Conclusioni
Analizzando i termini di Transizione 4.0 abbiamo avuto modo di percepire la complessità della disciplina davanti alla quale si trova l’imprenditore che intende ricorrere ai benefici.
Innovation Machine si occupa di tutti i servizi relativi a 4.0, redigendo sia perizie che analisi tecniche ma soprattutto svolgendo attività di consulenza preventiva.
Poter ricorrere figure esperte e specializzate, in grado di supportare l’azienda in tutto il percorso dell’investimento dà la possibilità di ottenere in modo più lineare i contributi, procedendo solo nel caso in cui vi siano i reali presupposti per un esito positivo delle attività peritali.
Preserva inoltre dal rischio di avere progetti approssimativi, corredati da documentazione non precisa: sono i casi in cui l’imprenditore potrebbe incorrere in “crediti non esigibili” o in “crediti non esistenti” con conseguenti procedimenti civili e, in taluni casi, penali.
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