
Le pubblicazione della legge di Bilancio n° 234 del 30 dicembre 2021 ha confermato l’estensione degli incentivi previsti dal Governo in tema il Piano di Transizione 4.0 fino al 2025. Considerando la graduale riduzione degli incentivi nel tempo, risulta più conveniente per le aziende impostare una strategia di investimento in innovazione nel 2022 o comunque prevedere un piano di investimenti di lungo periodo che tenga in considerazione aliquote e tempi di approvvigionamento. Vediamo in questo articolo a cura di Alberto Miotti quali sono le novità introdotte dalla legge di bilancio rispetto alla normativa precedente.
Piano Transizione 4.0 estensione fino al 2025
La legge di Bilancio 2022 estende gli incentivi previsti dal piano Transizione 4.0 fino al 31/12/2025.
L’ampiezza dell’orizzonte temporale previsto costituisce un vantaggio per le imprese che sono finalmente messe nella condizione di pianificare i propri investimenti su base pluriennale e non nella singola annualità.
Le scadenze temporali indicate si riferiscono alla data di acquisizione del bene.
I beni possono anche essere solo prenotati entro la medesima data ma consegnati entro e non oltre i 6 mesi successivi. Fa fede la conferma d’ordine da parte del venditore e il versamento di un acconto pari al 20% del valore del bene.
Obblighi Formali – dicitura in fattura
Rimangono valide alcune regole già previste nelle norme precedenti, quali l’obbligo di apporre opportune diciture nelle fatture e negli altri documenti di acquisizione dei beni oggetto di agevolazione. Queste devono tenere conto dell’aggiornamento dei riferimenti normativi. Se ne riporta qui un esempio non vincolante e non ufficiale:
• Beni agevolabili ai sensi dell’Art.1 commi da 1054 a 1058-ter della Legge 178/20 come aggiornata dalla legge 234/21 Art.1, comma 44
• Beni agevolabili ai sensi dell’Art.1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/20 come aggiornata dalla legge 234/21 Art.1, comma 44
Indicazioni formali – Comunicazione al MISE
La legge 234/21 non indica l’obbligo della comunicazione al MISE degli investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta agevolabile, cosa che invece avveniva nel 2020. Il MiSE ha chiarito che l’invio della comunicazione può avvenire su base volontaria da parte delle imprese, nell’ottica di raccogliere informazioni circa l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Le aliquote delle agevolazioni
Come osservato in precedenza, le agevolazioni previste nel prossimo quadriennio sono in graduale riduzione nel tempo e questo sia per i beni materiali che immateriali.
Vediamo nella seguente schematizzazione le diverse aliquote di riduzione del credito d’imposta. Sono organizzate in base alla data di acquisizione del bene e alla tipologia di bene oggetto di investimento.

Si può notare che la legge 234/21 prevede solo nel 2022 delle agevolazioni sul credito di imposta anche su beni ordinari che esulano dal Piano di Transizione 4.0. Queste sono previste nella misura del 6%, con credito utilizzabile solo in modalità compensazione, attraverso 3 quote annuali di pari importo.

Nel 2023 le aliquote di agevolazione sui beni materiali 4.0 risultano sostanzialmente dimezzate rispetto all’anno precedente, invariate per quanto riguarda i beni immateriali.

Nel 2024 rimangono invariate le aliquote di agevolazione per i beni materiali ma si contrae del 5% l’aliquota per investimenti in software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni

Anche il 2025 vede un taglio di un ulteriore 5% sulle aliquote di imposta relative i beni immateriali di cui all’allegato B, ancora invariate le aliquote per i beni materiali dell’allegato A.
Adempimenti
Gli incentivi previsti dalla legge 234/21 sono sostanzialmente automatici. Se in possesso dei requisiti e se rispetta gli adempimenti di legge, l’azienda può fruire del beneficio senza specifiche istanze o concessioni.
Tra gli adempimenti di legge vi è la necessità di provare che i beni inseriti nel processo aziendale siano in possesso delle caratteristiche tecniche previste. Tale documento può essere fornito tramite dichiarazione del legale rappresentante solo se il valore del bene è inferiore a € 300.000.
Investimenti di valore superiore ai € 300.000 richiedono invece una perizia asseverata (perizia giurata) oppure una attestazione di conformità. Queste vanno rilasciate da un perito abilitato o da un ente di certificazione.
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