Hai fatto o farai investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici, tv o radio nel 2021?
Devi sapere che dal 1° al 31 ottobre saranno riaperti i termini per la prenotazione del credito di imposta proprio per queste tipologie di investimenti pubblicitari. Andiamo in profondità analizzando le caratteristiche di questa agevolazione.
Nuove date
Il “Sostegni bis” aveva previsto una finestra diversa, che copriva l’intero mese di settembre. Il Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, in un comunicato del 31 agosto, posticipa i termini per consentire interventi di aggiornamento sulla piattaforma telematica che gestisce le richieste.
Chi può presentare la domanda di agevolazione
I titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali possono presentare la domanda di agevolazione. Restano comunque valide le richieste pervenute nel periodo 1° marzo al 31 marzo 2021: il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.
Misura del credito
Il credito di imposta, riconosciuto nel limite del regime de minimis, riguarda le seguenti tipologie di investimento:
- Investimenti pubblicitari su giornali, quotidiani e periodici, sia in formato digitale che cartaceo. Le testate devono essere registrate presso il Tribunale o il ROC e dotate del Direttore Responsabile
- Investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche, nazionali o locali, non partecipate dallo Stato ma iscritte presso il ROC. Sono ammessi anche gli investimenti effettuati sulle emittenti presenti su canali digitali.
La misura del credito è fissata al 50% delle spese sostenute. Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale.
Utilizzo del credito
Il credito spettante verrà determinato solo a seguito della pubblicazione del provvedimento contenente l’elenco dei beneficiari.
Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Questa agevolazione non è cumulabile ad altre agevolazioni sui medesimi costi ammissibili
Investimenti pubblicitari agevolabili
Sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati nell’anno 2021, considerano anche le spese previste entro fine anno: su queste ultime si dovrà rispettare il principio di competenza, cioè la data di ultimazione delle prestazioni.
Non rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per cartellonistica, volantini, pubblicità su vetture, pubblicità su piattaforme social, banner su portali.
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