La Legge di Bilancio per il 2021 (Legge 178/2020), al fine di aiutare i datori di lavoro nella ripartenza a seguito della crisi pandemica, ha introdotto alcuni benefici per le assunzioni e l’occupazione dei giovani e delle donne.
Da un lato è apprezzabile la finalità della norma ma dall’altro lato è necessario sottolineare come il percorso per la fruizione degli sgravi sia molto tortuoso e pieno di difficoltà.
Le agevolazioni introdotte non rappresentano, in effetti, delle vere e proprie novità perché ci troviamo di fronte ad una “sostanziale ripetizione” (con alcuni piccoli cambiamenti) di quanto il Legislatore aveva già previsto con la Legge 205/2017 per le assunzioni giovanili e con la Legge 92/2012 per l’assunzione di donne.
Ancora una volta ci troviamo di fronte a qualcosa che non è stato pensato e studiato a tavolino per rendere veramente efficace ed effettiva la ripartenza del lavoro ma ad un copia/incolla di norme già esistenti alle quali è stato apportato qualche aggiustamento.
Condizioni Generali:
Innanzitutto vanno evidenziate quelle che sono le condizioni generali necessarie per la fruizione di tutti gli incentivi, presenti e pregressi, che già rendono difficile la fruizione degli stessi in momenti “normali”:
1) Il datore deve essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): è necessaria quindi la regolarità contributiva Inps, Inail e Cassa Edile;
2) Il datore di lavoro deve correttamente ed integralmente applicare il CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente maggiormente rappresentative sul piano nazionale (no applicazione CCNL minoritari);
3) E’ necessario l’integrale rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
4) Non devono sussistere a carico del datore di lavoro provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
5) E’ necessario il rispetto dell’obbligo previsto dalla Legge 68/99 per l’assunzione di lavoratori disabili (per le aziende con più di 15 dipendenti);
6) L’assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
7) Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale salvo che l’assunzione non riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
8) L’assunzione non deve riguardare lavoratori che siano stati licenziato nei sei mesi precedenti da parte di datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore che assume.
Esaminiamo ora i due principali incentivi messi in atto dalla Legge di Bilancio 2021 per favorire l’occupazione
Incentivi assunzione giovani under 36
La legge di Bilancio 2021 richiama l’agevolazione prevista dall’art.1, commi 100 e seguenti, della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ampliando di un anno l’età del lavoratore beneficiario, da under 35 a under 36 ed elevando l’esonero del versamento contributivo dal 50% al 100%, raddoppiando, di conseguenza, il limite massimo dell’esonero contributivo, da 3 mila a 6 mila euro, su base annua.
La norma prevede che ai datori di lavoro che, negli anni 2021 e 2022, assumono con contratto a tempo indeterminato, anche attraverso la trasformazione di contratti a termine, giovani under 36 (35 anni e 364 giorni), spetta l‘esonero contributivo al 100% per 36 mesi, elevati a 48 mesi nelle sedi operative e unità produttiva al Sud con un tetto annuale pari a 6.000 euro.
Per poter fruire dell’agevolazione è necessario che il giovane, in tutta la sua vita lavorativa, non sia mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. In pratica, non deve mai aver avuto un pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato ad esclusione dei seguenti contratti a tempo indeterminato:
- contratto intermittente
- rapporto di lavoro domestico
- rapporto di apprendistato che si è risolto prima della qualificazione.
E’ fatta salva l’ipotesi in cui il giovane abbia già fruito parzialmente dell’esonero e sia riassunto a tempo indeterminato da altro datore: in questo caso, il secondo datore di lavoro può usufruire del beneficio per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Non può essere considerato incentivabile un rapporto a tempo indeterminato con un lavoratore il quale abbia avuto un pregresso contratto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione o nel caso di lavoratore che abbia avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato concluso durante il periodo di prova.
L’assenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato riguarda anche eventuali rapporti svolti all’estero.
Ulteriori limiti per la fruizione:
1) La misura in esame è sottoposta all’approvazione della Commissione Europea perché finanziata con i fondi Next Generation EU.
2) L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Considerazioni:
1) Il fatto che la misura sia sottoposta all’approvazione della Commissione Europea attenua l’effetto positivo voluto dal Legislatore: i datori che intendono immediatamente fruire del beneficio sono intanto “costretti” a versare la contribuzione piena fino all’approvazione della Commissione Europea a fino all’emanazione della circolare Inps esplicativa (con modalità e codici per recupero). In un momento come questo, in cui la crisi pandemica ha azzerato la liquidità di molte aziende, tutto questo non è corretto né utile;
2) Non si capisce la necessità di tale incentivo considerato che la fascia di età dei giovani fino a 29 anni è già coperta e agevolata dalla normativa sull’apprendistato professionalizzante;
3) La fascia dei giovani dai 30 ai 35 anni era già coperta dall’agevolazione prevista dalla Legge 205/2017 citata e tutt’ora vigente. Il fatto di aver ampliato di un anno (fino a 36 anni) la fascia d’età già prevista dalla legge 205/2017 (fino a 35 anni) cui prodest?;
4) L’ampliamento della fascia d’età del giovane abbassa la possibilità di trovare lavoratori che si trovino al primo impiego a tempo indeterminato nella loro intera carriera lavorativa (più un lavoratore è avanti con l’età, maggiore è la possibilità/probabilità che lo stesso sia già stato occupato con contratto a tempo indeterminato presso qualche datore di lavoro);
5) Il fatto che l’incentivo sia influenzato dagli eventuali licenziamenti pregressi effettuati dall’impresa e da quelli eventuali dei 9 mesi successivi è un grosso limite. Cosa succederà dopo lo sblocco dei licenziamenti?
Bonus donne
La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 16) punta ad incoraggiare l’assunzione delle donne, rafforzando gli incentivi introdotti dalla legge Fornero nel 2012.
L’agevolazione prevede l’esonero contributivo del 100%, fino a 6mila euro all’anno, per le assunzioni del biennio 2021-2022 (per 12 mesi in caso di assunzione a termine e fino a 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato o in caso di stabilizzazione di contratto a termine).
L’agevolazione viene riconosciuta qualora si assumano donne:
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate o se assunte da imprese appartenenti ad un settore economico caratterizzato da un’accentuata disparità (superiore al 25%) occupazionale di genere;
- disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti e di qualunque età.
Ulteriori limiti per la fruizione:
1) L’incentivo è riconosciuto, oltre che nel rispetto delle condizioni generali precedentemente elencate, anche a fronte di un incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti. e solo nel caso in cui il “saldo netto” risulti positivo.
2) Il comma 14 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021, condiziona il diritto all’esonero contributivo per le assunzioni nel 2021 e nel 2022 all’autorizzazione della Commissione Europea. Il richiamo esplicito alla comunicazione della Commissione europea è determinante perché, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 800.000 euro;
- siano concessi a imprese che non sono in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19 e concessi entro il 30 giugno 2021.
Considerazioni:
1) Come già detto per l’incentivo under 36, il fatto che la misura sia sottoposta all’approvazione della Commissione Europea attenua l’effetto positivo voluto dal Legislatore: i datori che intendono fruire del beneficio sono intanto “costretti” a versare la contribuzione prevista dalla precedente Legge 92/2012 (riduzione 50% anziché 100%) fino all’approvazione della Commissione Europea a fino all’emanazione della circolare Inps esplicativa (con modalità e codici per recupero);
2) Il fatto che le donne agevolate debbano possedere un requisito di disoccupazione da 6 a 24 mesi (a seconda del settore o della zona geografica di residenza) potrebbe escludere tutte le lavoratrici che sfortunatamente, proprio a seguito all’epidemia Covid19, hanno perso o perderanno la propria occupazione.
3) Il requisito dell’incremento occupazionale netto necessario per la fruizione dell’incentivo non sarà una condizione facile da soddisfare, soprattutto in alcuni settori e soprattutto dopo il 31/03/2021, data prevista per lo sblocco dei licenziamenti.
Gli sgravi contributivi previsti nella Manovra per il 2021, nonostante la nobile finalità di aiuto ai datori di lavoro per la ripartenza dopo la pandemia, rischieranno di rivelarsi, in considerazione delle numerose “condizionalità” richieste, tanto fumo e poco arrosto! Per il rilancio dell’occupazione serve di più, molto di più….
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