Gentili Clienti,
la Legge di Bilancio approvata a fine anno apporta significative modifiche nel panorama fiscale, previdenziale e non solo.
Non tutti i provvedimenti riguardano tutti i contribuenti, ma sicuramente tutti i contribuenti sono coinvolti in qualcuna delle novità previste.
Di seguito vi facciamo una sintesi delle novità che interessano la maggior parte di voi.
Qui sotto avete la possibilità di scaricare una circolare maggiormente dettagliata di tutte le novità che sono state interessate dalla suddetta legge, la cui sintesi è stata predisposta dal centro studi EUTEKNE, società di specialisti che ci supporta.
Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali
Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF
A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:
• fino a 28.000 euro 23%;
• oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;
• oltre 50.000 euro 43%.
Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta:
• verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione;
• provvedono al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti (se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).
Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24 di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.
Ambito soggettivo
Le novità si applicano:
• alle sole persone fisiche,
• con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro
Oneri esclusi
Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR:
• le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
• le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;
• le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015.
Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024
Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni
Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024
Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
• del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
• del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.
Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:
• 36% per le spese sostenute nel 2025;
• 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili
Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti con-viventi
Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all’estero
Comunicazione al sostituto d’imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione; i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta
Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina
Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:
• in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;
• comunque, per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.
Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli
La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:
• delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili);
• del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);
• delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).
Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025
L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:
• per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
• per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:
• 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI;
• 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
• 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:
• 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
• 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico
Solo per l’anno 2025 il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 35.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.
Viene resa stabile la norma sulla rivalutazione dei terreni e dei fabbricati. Dall’anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.
Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall’1.1.2026, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%.
Viene eliminata la franchigia di 2.000 euro. Pertanto, saranno costretti a dichiarare anche i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze.
Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% a determinate condizioni.
La Legge di Bilancio 2025 introduce nuove regole per le spese di trasferta e i rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, inclusi taxi e NCC. Queste spese devono essere pagate con metodi tracciabili per poter essere deducibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP e per evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per i dipendenti. Sono esenti da queste restrizioni solo i trasporti effettuati con autoservizi pubblici di linea È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
In pratica, i dipendenti in trasferta dovranno utilizzare carte di credito personali o aziendali per le spese correnti come taxi e ristoranti.
Spese come lavanderia e parcheggio, non documentabili, sostenute dal dipendente in trasferta, possano essere attestate fino a un massimo giornaliero di 15,49 euro (25,82 euro per trasferte all’estero) senza documentazione. Queste spese sembrerebbero esenti dalle nuove normative. Se un dipendente in trasferta non utilizza un metodo di pagamento tracciabile, la trasferta, considerata uno spostamento temporaneo per lavoro, comporta comunque un obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese secondo il contratto collettivo, assoggettandole a imposte e contributi.
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
• assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
• trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
• È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im¬prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta
La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni.
Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Il CIN è il codice di cui, a norma dell’art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi:
• le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
• le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 50/2017;
• le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere
Le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare se ci sono carichi di ruolo pendenti effettuando una segnalazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
In caso di verifica con esito positivo, il pagamento viene sospeso e l’importo che avrebbe dovuto essere pagato viene direttamente pignorato. Stesso meccanismo anche nei confronti dei dipendenti pubblici.
Le novità operano per i pagamenti di salari, stipendi e altre indennità da effettuarsi a partire dall’1.1.2026.
Le società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa da parte dello Stato sono tenuti a:
• effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;
• inviare annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
La novità sta ne fato che queste srl dovranno procedere alla nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) qualora dovessero rientrare tra le società che percepiscano un contributo di entità significativa. Cosa significa contributo di entità significativa lo capiremo quando ne sarà data definizione.
Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese
Viene istituito un contributo destinato ad enti che erogano prestazioni sportive e ricreative in favore di minori in possesso di determinati requisiti.
Enti beneficiari del contributo
Beneficiari del contributo sono:
• le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);
• gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS. L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.
Tra le modifiche segnaliamo che:
• viene innalzato il limite reddituale previsto per l’accesso all’indennità di discontinuità, che passa da 25.000 a 30.000 euro;
• viene modificato il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, da 60 a 51, che il lavoratore deve aver maturato per accedere all’indennità;
RIFORMA DELL’IRPEF
Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali
Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF
A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:
• fino a 28.000 euro 23%;
• oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;
• oltre 50.000 euro 43%.
MISURE PER LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta:
• verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione;
• provvedono al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti (se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).
Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24 di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
Come siamo soliti fare, tratteremo con ciascun interessato la rispettiva casistica individuale che riteniamo possa coinvolgervi.
Qualora individuaste tematiche di vostro interesse di cui non siamo a conoscenza, non esitate a contattarci per verificare se effettivamente pertinenti alla vostra situazione specifica.
In molti casi sarà necessario comunque attendere ulteriori specificazioni e interpretazioni dei provvedimenti appena varati.
A PRESTO
Sembra che tu non abbia ancora fatto una scelta.