La risposta ad istanza di interpello 32/2023 dell’agenzia delle Entrate, precisa le modalità e le tempistiche per la regolarizzazione IVA nelle esportazioni chiamate “improprie” (EXW-FCA e altre rese prima del FOB).
Cosa sono le esportazioni improprie? Come avviene la regolarizzazione Iva in caso di mancata esportazione entro i termini e quali sono i tempi per agire? Egidia Viotto di HPA rispolvera regole, criticità e suggerisce accorgimenti per evitare di incorrere in sanzioni alla luce del chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
Esportazioni Improprie
L’ art. 8/b DPR 633/1972 definisce “improprie” le cessioni con trasporto e spedizione fuori del territorio della comunità economica europea a cura del cessionario non residente o per suo conto tramite vettore incaricato.
Si tratta di una resa in partenza che, nonostante riservi dei rischi reali per il cedente, è particolarmente frequente nelle transazioni delle aziende esportatrici del nostro territorio. Questo la rende oggetto della nostra attenzione, soprattutto ai fini IVA. Il rischio risiede nel fatto che il cessionario può non provvedere all’effettiva esportazione entro i 90 gg dalla consegna dei beni (così come richiesto dal già citato art. 8/b DPR 633/1972), termine oltre il quale potrebbe scattare per il fornitore l’accertamento per Iva non addebitata.
Mancata esportazione impropria
Il fornitore ha quindi l’onere di provare l’avvenuta esportazione.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza del 19 dicembre 2013 nel caso C-563/12, ha stabilito che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare l’IVA pagata quando viene fornita la prova di un’esportazione, anche se tardiva. Il Legislatore ha introdotto, con l’art.7 D. Lgs 471/1997, un termine ragionevole di 30 gg per procedere con la regolarizzazione, che si somma ai 90 di cui sopra.
Qualora non fosse possibile raccogliere la prova dell’esportazione in prossimità del 120° giorno, si suggerisce al fornitore di provvedere alla regolarizzazione IVA per evitare qualsiasi rischio sanzionatorio: questo comportamento lascia comunque aperta la possibilità di recuperare l’Iva regolarizzata all’acquisizione delle prova nelle modalità e nei tempi successivamente descritti.
La risoluzione n. 98/E del 2014 ha infatti chiarito che il regime di non imponibilità delle esportazioni si applica sia quando il bene viene esportato entro 90 giorni, ma la prova viene acquisita dopo il termine di 30 giorni per la regolarizzazione, sia quando il bene lascia il territorio comunitario dopo i 90 giorni previsti dalla legge, purché sia fornita la prova dell’esportazione.
Recupero dell’Iva versata
Per recuperare l’Iva versata in sede di regolarizzazione IVA nelle esportazioni improprie, ci sono due opzioni disponibili:
- Secondo l’art. 26, comma 2 del decreto IVA, il contribuente può emettere una nota di variazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è avvenuta la situazione che ha richiesto la regolarizzazione. Il chiarimento dell’ADE ha specificato che per “avvenimento della situazione” si intende la data della nota di debito e non la data di avvenuta esportazione. Questa interpretazione toglie il rischio di non disporre dei termini operativi necessari per regolarizzare cessioni effettuate nell’ultima parte dell’anno.
- Se non è più possibile emettere una nota di variazione in diminuzione perché la prova dell’esportazione è stata acquisita oltre il termine consentito, il contribuente può richiedere un rimborso entro il termine di 2 anni dalla data del versamento dell’imposta ovvero, se successivo, al giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (art. 30-ter D.P:.R. 633/1972). Per “verifica del presupposto per la restituzione” si intende la data di acquisizione della prova di avvenuta esportazione.
Suggeriamo alle aziende che intendono evitare queste criticità, di rinegoziare in sede di contrattazione la resa della merce optando per una resa FOB, dove le merci si considerano uscite dal territorio doganale al momento dell’imbarco su navi o aeromobili, con esportazione a carico del fornitore.