Spesso, nel quotidiano, presi dal vortice frenetico delle attività in cui ciascuno è immerso, ci si dimentica di adottare alcuni comportamenti che possono essere oggetti di sanzioni per le Società: dei dati da indicare nella corrispondenza delle società ne parla il CC.
Società – obblighi comunicazione dati
L’art. 2250 CC recita:
“Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione […]”.
Nello specifico, si fa riferimento a tutte le tipologie di comunicazione attraverso vari mezzi: quindi dalla lettera inviata per posta ordinaria, alla più tecnologica mail o PEC.
Si ritiene che comunicazioni dirette a diversi soggetti (quali le mail promozionali o pubblicitarie) possano non essere considerate “corrispondenza” nel senso indicato dal Codice Civile.
Sicuramente lo sono la carta intestata, il sito web e le e-mail aziendali.
Quali sono i dati obbligatori da indicare nella corrispondenza
Le società iscritte al Registro delle Imprese (srl, spa, snc, sas, sapa) e le cooperative devono obbligatoriamente riportare i seguenti dati sugli atti:
- sede dell’impresa
- numero di Partita IVA
- codice fiscale (che possono coincidere)
- registro delle imprese in cui la società è iscritta e numero d’iscrizione
- numero REA
In caso di sito web i dati obbligatori da riportare sono i seguenti:
- sede dell’impresa
- registro delle imprese in cui è iscritta e numero d’iscrizione
- capitale versato (per le società di capitali)
- se la società è in liquidazione
- se la società ha un unico socio
Sanzioni
Le sanzioni oscillano da un minimo di 100 euro a oltre i 1.000 euro.
In caso di violazione dell’articolo 35 del DPR 633 (indicazione del numero della partita iva nella home page del sito web per tutti i soggetti con partita iva) le sanzioni vanno da circa 200 euro a oltre 2.000 euro.