Il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, chiamato anche Decreto Ucraina, prevede l’introduzione del bonus benzina. Egidia Viotto ci spiega come questo decreto possa aprire una serie di interessanti opportunità per imprese private sull’acquisto di buoni carburante per il 2022
Buoni benzina in Omaggio
Tra le Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, vi sono principalmente:
- il contenimento dei prezzi di energia e carburanti
- i sostegni alle imprese
- l’accoglienza umanitaria
Il decreto n. 21/2022 – art 2, introduce la possibilità di elargire un buono benzina omaggio ai dipendenti in totale esenzione di imposta. Per il solo anno 2022, le aziende private avranno quindi la possibilità di erogare per ogni lavoratore dipendente bonus benzina del valore di 200,00 euro.
Concorso alla formulazione del reddito
l bonus è aggiuntivo rispetto al generale limite di non concorrenza alla formulazione del reddito del valore dei beni e servizi ceduti ai dipendenti a titolo di liberalità entro la soglia di € 258,23 (art. 51, comma 3, del TUIR). In riferimento a quest’ultima, non si tratta di una vera e propria franchigia, in quanto presuppone che, al superamento della stessa, l’intero importo diventi imponibile. Questo meccanismo consente alla nuova agevolazione di € 200 di spettare anche a soggetti che non possono beneficiare dell’agevolazione generale di € 258,23.
Deducibilità ai fini del reddito d’impresa
Il costo di acquisizione dei buoni benzina in omaggio è deducibile dal reddito d’impresa perché ricade nelle spese di rappresentanza. Vanno comunque sempre rispettate le condizioni indicate nell’art 108 del TUIR, dal DM 19/11/2008 ed alla circolare 34/2009 dell’agenzia delle entrate. Si ricorda che i beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50 sono sempre interamente deducibili.
Detraibilità ai fini Iva
Ai fini Iva, invece, le spese di rappresentanza non sono ammesse in detrazione, salvo nel caso in cui queste vengano sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50.
Vanno comunque distinte due casistiche diverse in funzione della natura dei buoni benzina oggetto dell’omaggio
- Se il buono ricade nei voucher monouso (è emesso da una specifica compagnia petrolifera e utilizzabile solo presso i gestori di quella rete) l’iva è esigibile al momento dell’emissione del buono o della sua ricarica
- Se il buono ricade nei voucher multiuso (consente il rifornimento presso più compagnie e l’acquisto più tipi di beni o servizi) la cessione non è soggetta a IVA
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