La Legge 166/2016, chiamata anche “Antispreco”, incentiva la donazione degli alimenti, dei medicinali e dei prodotti farmaceutici per fini solidali. I vantaggi a livello ambientale e a livello sociale sono evidenti. Tonnellate di alimenti e farmaci a fine vita, altrimenti destinate alla distruzione, sono riutilizzate attraverso iniziative che ne prolungano il ciclo di vita. A livello sociale aumentano le risorse a disposizione gratuita degli enti che sul territorio supportano i cittadini in stato di necessità. Egidia Viotto di Datagest ci spiega come anche le regole IVA agevolino le imprese che intendono contribuire a questo processo virtuoso che riduce gli sprechi e aiuta chi ne ha bisogno.
Beni cedibili gratuitamente per finalità sociali
La legge Antispreco identifica i beni cedibili come prodotti alimentari, agricoli, agro-alimentari, medicinali e prodotti farmaceutici che simultaneamente abbiano le seguenti caratteristiche:
- non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione;
- ancora idonei all’uso;
- ceduti gratuitamente;
- altrimenti destinati alla distruzione.
Si tratta di prodotti che, mantenendo i requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono:
- invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
- ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
- rimanenze di attività promozionali;
- prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
- che siano rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
- invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
- non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
La legge Antispreco non esclude anche l’estensione ad altre tipologie di prodotto: con la consulenza giuridica n°8 del 22.06.2021 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’ambito applicativo può essere esteso, valutando caso per caso circostanze oggettive legate alle caratteristiche del prodotto.
Donanti e donatari
La cessione gratuita per finalità sociale può essere effettuata da donanti, definiti come soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti e dei prodotti farmaceutici.
A mero titolo esemplificativo possiamo annoverare i seguenti soggetti donanti:
- le imprese della grande distribuzione;
- i singoli esercizi commerciali;
- la ristorazione organizzata e collettiva;
- i produttori artigianali o industriali;
- i mercati ortofrutticoli.
Il rispetto dei requisiti di legge prevede che la cessione gratuita avvenga verso enti con determinate caratteristiche. I donatari sono enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro. Questi devono promuovere o realizzare attività di interesse generale anche mediante la produzione o lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità. Sono compresi anche gli enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore). Tali soggetti donatari devono destinare le eccedenze alimentari ricevute prioritariamente a favore di persone indigenti in forma gratuita: fa fede quanto indicato in statuto o in atto costitutivo.
A mero titolo esemplificativo possiamo annoverare i seguenti soggetti donatari :
- le APS (Associazioni di Promozione Sociale);
- le ODV (Organizzazioni di Volontariato);
- gli enti filantropici, le cooperative sociali e le imprese sociali.
Differenza tra cessione e cessione gratuita di beni per finalità sociale
Secondo l’articolo 1 DPR 441/1997, un bene si intende ceduto quando, dopo essere stato prodotto, acquistato o importato, non si trova più nei luoghi in cui opera l’impresa. Tra questi sono compresi anche le sedi secondarie, i negozi, le succursali, le sedi dei rappresentanti, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i depositi e i mezzi di trasporto.
I beni ceduti gratuitamente per finalità sociale, invece, sono tutti i beni per i quali la distruzione si realizza con la cessione gratuita ad enti donatari. Per tali beni non opera la suddetta presunzione di cessione e quindi sono esclusi dall’ambito di applicazione IVA.
Le modalità con cui le cessioni gratuite vengono espletate rappresentano un vincolo per godere dei benefici fiscali, ed in particolare ai fini IVA l’osservazione rispettosa di tali modalità consente di superare le regole ordinarie di presunzione di cessione.
Se la singola cessione riguarda eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché beni di valore complessivo non superiore a 15.000 euro, è sufficiente un documento di trasporto o un titolo equivalente. Diversamente, per ammontare superiore a 15.000 euro, la procedura richiede che il soggetto donatore sia tenuto a trasmettere determinate comunicazioni agli organi competenti.
Detrazione IVA su Beni oggetto di cessione gratuita di beni per finalità sociale
Sempre con la consulenza giuridica n°8 del 22.06.2021 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il donante conserva comunque il diritto alla detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto o dell’importazione di materie prime o merci per i quali è stata cambiata l’originaria destinazione.
Contatta EGIDIA VIOTTO di DATAGEST per maggiori informazioni o per una consulenza specifica.