Si abbassa nuovamente il limite al pagamento in contanti. Attualmente la legge consente di effettuare pagamenti in contanti fino a 1.999,99 euro. Dal 1 gennaio 2022 il limite verrà ridotto a € 999,99 per ciascuna transazione. In questo articolo di Nicola Ingenito andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le operazioni limitate, quali invece esulano da tale limitazione e infine quali sanzioni sono previste per chi non rispetterà la nuova norma.
Pagamento in contanti in operazioni frazionate
Premettiamo che:
- il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;
- il trasferimento superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limite stabilito (attualmente € 1.999,99 o dal 2022 € 999,99) posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Vendita a rate
Resta ammissibile il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.
Pagamenti in contati eseguiti da turisti stranieri
I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro. Tale deroga opera anche per cittadini stranieri di paesi della UE ovvero dello Spazio economico europeo.
Tale deroga opera per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:
- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;
- presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo.
Pagamento in contanti delle retribuzioni
Solo per memoria, si ricorda che dall’1.7.2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Prelievi e versamenti
Nulla cambia per quanto riguarda prelievi e versamenti in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti diversi ma di movimenti che interessano una sola persona. Da gennaio 2022 sarà perfettamente lecito andare in banca a ritirare ad es. 1.500 euro. Quello che non verrà consentito è di utilizzarli tutti insieme per fare un solo pagamento. Lo stesso vale per i versamenti.
Le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente una violazione. Resta demandato ai soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (tra cui la banca) di:
- valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate;
- raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione, al pari di quanto accadeva con gli altri indici di anomalia.
Sanzioni per violazione del limite
In caso di superamento della soglia, sono previste sanzioni sia a carico di chi effettua il pagamento irregolare che per chi lo riceve, ma anche per chi omette di segnalare le irregolarità alle direzioni territoriali.
L’art. 18 co. 1 lett. b) del DL 124/2019 prevede che:
- per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale è pari a 2.000 euro;
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro.
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