
Anche se manca il concreto svolgimento dell’attività di impresa, è ammesso il diritto alla detrazione dell’IVA sui beni acquistati, purché sia accertata l’effettiva inerenza del bene acquistato rispetto alle finalità dell’impresa medesima.
Questo è quanto confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n° 21439, depositata il 27 luglio 2021.
Il concetto di inerenza sui beni acquistati dall’impresa
Il Fatto. L’Agenzia delle Entrate contestava il diritto al rimborso IVA sull’acquisto da parte dell’impresa del capannone che non è stato utilizzato ai fini produttivi. Secondo l’Ufficio l’impresa aveva realizzato l’acquisto con il solo scopo di ottenere il rimborso dell’IVA (oltre a un contributo da parte del Ministero delle attività Produttive). La Corte di Cassazione ha confermando il giudizio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale. Infatti ha chiaramente affermato che ai fini della detraibilità dell’IVA è sufficiente accertare l’effettiva inerenza del bene o servizio acquistato rispetto alle finalità imprenditoriali. Ciò a prescindere dal concreto svolgimento dell’attività d’impresa.
Beni acquistati dall’impresa e attività d’impresa
La recente sentenza precisa che non è necessario che il bene o il servizio venga effettivamente impiegato nell’attività d’impresa. Esso può essere acquistato anche solo per una previsione di utilizzo futuro. Stiamo parlando, ad esempio, di beni non immediatamente inseriti nel ciclo produttivo ma utili all’organizzazione dell’impresa in vista dell’apertura di una specifica attività: capannoni, materie prime, macchinari, imballaggi.
Orientamento in linea con la giurisprudenza comunitaria
Secondo quest’ultima è l’acquisto di beni e servizi da parte di un soggetto passivo determina l’applicazione dell’IVA.
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