I dati parlano chiaro: il nostro è il quarto dei paesi con il tasso di crescita più alto nella corsa allo shopping on-line. Basti pensare che nel primo trimestre 2021, mentre l’e-commerce globale cresceva del 58% su base annua, in Italia si è raggiunta una crescita di ben 78%*. Ma quali sono le attuali disposizioni in caso di importazioni con spedizioni postali da Paesi Extra UE? L’Iva va sempre pagata? E i dazi doganali? Imprenditori e privati possono trovare chiarezza in questo articolo a cura di Egidia Viotto di Datagest.
*Dati da Shopping Index, il report trimestrale di Salesforce.
Cosa sono le importazioni con spedizioni postali?
Le importazioni sono le operazioni di immissione in libera pratica di beni introdotti nel territorio dello stato che siano originari di Paesi extracomunitari. Non sono considerate importazioni le merci già immesse in libera pratica in altro Paese comunitario.
Le spedizioni postali sono tutte quelle merci (escluse le corrispondenze) contenute in pacchi o pacchetti postali e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale designato per fornire servizi internazionali.
Adempimenti ai fini IVA
Con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2455/2021, art. 3, l’IVA è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell’UE da un territorio Extra UE. Essa va accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione, indipendentemente dal valore della merce.
Si ricorda infatti che dal 2017 è stata soppressa la norma che ammetteva in esenzione IVA le importazioni di valore non superiori a € 22,00.
Adempimenti ai fini doganali
Tutti i beni derivanti da importazioni con spedizioni postali, indipendentemente dal loro valore, devono essere oggetto di dichiarazione doganale. Il modulo può essere la dichiarazione normale di importazione (Codice H1).
In due casi gli operatori postali possono utilizzare dei modelli a contenuto ridotto di dati:
- Spedizione di merci di valore non superiore a € 1.000, non soggette a divieti e restrizioni, non sottoposte ad accise (Codice H6)
- Spedizione di merci di valore non superiore a € 150 (Codice H7)
Va specificato che il Regolamento CE n° 274/2008, così come modificato, prevede una franchigia fino ai € 150 ai fini dei soli dazi doganali e non ai fini IVA.
Regime speciale della dichiarazione
Alternativamente al regime ordinario di importazione e al regime loss, il D.Lds 83/2021 ha introdotto un regime speciale della dichiarazione articolo 70.1, D.P.R. 633/1972. E’ possibile ricorrervi nel caso di beni di valore trascurabile, cioè al di sotto degli € 150, non soggetti ad accisa, solo quando questi raggiungono la loro destinazione (sia essa il cliente finale o l’importatore) nello Stato membro di importazione.
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