Il DL 6/05/2021 ha dato una prima risposta alla tanto attesa proroga del Superbonus 110. In attesa di altrettanto sperata modifica ulteriore di quanto stabilito dal suddetto decreto, si sintetizza di seguito l’orizzonte temporale ad oggi previsto. Ieri – 13 Luglio 2021 – la Commissione Europea ha dato parere favorevole a rifinanziare l’incentivo. Pertanto, alla luce di quest’ultima conferma, si riproduce lo scenario ad oggi che dovrebbe trovare conferma governativa.
Condomini
Per gli interventi di riqualificazione energetica e/o di riduzione del rischio sismico degli edifici eseguiti su condomini, il termine per il sostenimento della spesa passa al 31 Dicembre 2022. E’ interessante considerare che questo decreto di fatto annulla il vincolo che precedentemente imponeva ai condomini il sostenimento delle spese al 30/06/2022. Quest’ultimo consentiva uno slittamento al 31/12/2022 solo a coloro i quali alla data del 30/06 avessero già realizzato il 60% dell’intervento complessivo.
Persona fisica
Possessore da 2 a 4 unità immobiliari
Per immobili posseduti da un’unica persona fisica (o da più persone fisiche in comproprietà pro indiviso) composti da 2,3 o 4 unità il superbonus spetta fino al 31 Dicembre 2022. Tali immobili non dovranno rientrare nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, altrimenti non potranno beneficiare del bonus sulle parti comuni. Lo stesso vale per gli edifici dalle 5 unità in su se in possesso di un’unica persona fisica (o da più persone fisiche in comproprietà pro indiviso).
Possessore di 1 unità immobiliare
Per gli edifici unifamiliari, le unità immobiliari di edifici plurifamiliari e gli interventi effettuati nei condomini su singole unità immobiliari l’agevolazione rimane limitata alle sole spese relative agli interventi dal 1/07/2020 al 30/06/2022.
IACP
Anche gli immobili posseduti da Istituti Autonomi Case Popolari ed enti equivalenti vengono agevolati dal decreto per i lavori di riqualificazione energetica. Il limite al sostenimento delle spese è prorogato al 30/06/2023. Si consente uno slittamento al 31/12/2023 solo a coloro i quali alla data del 30/06 abbiano già realizzato il 60% dell’intervento complessivo.
Edifici esclusi dalla proroga del Superbonus 110
Al momento rimangono esclusi dalla proroga del Superbonus 110 le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi realizzati immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci. Stesso vale per ONLUS, ODV, APS iscritte negli appositi registri e le società sportive dilettantistiche.
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