Le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili IVA in quanto alle stesse si applica il regime di “tassazione a destino” nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.
Ai fini della detassazione dell’operazione è necessario che:
- entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione siano soggetti passivi Iva;
- l’operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
- vi sia l’effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE.
Nel Regolamento UE 2018/1912 l’articolo 45-bis stabilisce due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.
Elementi di prova di cui alla lettera a):
• documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
• polizza di carico;
• fattura di trasporto aereo;
• fattura emessa dallo spedizioniere.
Elementi di prova di cui alla lettera b):
• polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
• documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
• ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
Come anticipato, l’articolo 43 bis del Regolamento prevede che debbano essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto, ovvero a seconda che:
- i beni vengano spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto;
- i beni vengano spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.
IPOTESI 1
Trasporto effettuato dal venditore o da un terzo per suo conto: al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:
• di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;
• di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.
IPOTESI 2
Trasporto effettuato dall’acquirente o da un terzo per suo conto: è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.
Tale dichiarazione deve riportare:
• il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
• la quantità e la natura dei beni;
• la data e il luogo di arrivo;
• nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
• l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:
• di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure;
• di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.
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